Download
del file (in formato zip: 57.2 Kb))
Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore
LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA” - BRINDISI
Sede
Centrale: Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102
- C.F. 80006060745 -
e-mail: liceocla@liceoclassicomarzolla.it
LICEO
SCIENTIFICO “L. LEO” SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Via
Frà Giacomo, 25 – Tel/Fax 0831951642 - e-mail:liceosvito@clio.it
Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e
degli
Studenti della Scuola Secondaria
(D.P.R.
n.249 del 24/06/1998 – da G.U. n.175
del 29/07/1998)
Delibera del
Consiglio di Istituto del 14/12/1998
Art. 1 – Vita della comunità scolastica
- La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di
ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi
generali dell’ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più
ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso
l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità del
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue
il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica e culturale.
Art. 2 – Diritti
- Lo studente ha diritto ad una formazione
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti,
anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare
richieste, e sviluppare temi liberamente scelti.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere Informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva
e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di
scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curriculari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curriculari, le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che
tengono conto dei diritti di apprendimento
e delle esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a)
un ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
b)
offerte formative, aggiuntive e integrative;
c)
iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica:
d)
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e)
servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica .
Art. 3 – Doveri
- Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti
del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell’esercizio dei loro diritti e
nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le
disposizioni organizzative.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare
correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di
rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 – Disciplina
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti
che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre
adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori a quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere
previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal modo la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero del
permanere della situazione di
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per
le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 5 –
Impugnazioni
1.
Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma
7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo
328, commi 2 e 4, del D. Lgs 16 aprile 1994, n.297.
2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma
1 è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione.
Art. 6 – Punizioni
ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria e dell’art.328, commi 2 e 4 del D.Lgs 1994, n.297.
|
Punizioni
Disciplinari
|
Natura
delle mancanze
|
Organo
competente ad infliggere la punizione
|
|
a) Ammonizione privata in classe
b) Allontanamento dalla lezione
|
Mancanza
ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate.
|
Insegnanti/Dirigente scolastico
|
|
c) Ammonizione scritta
|
Violazione
dello Statuto o del Regolamento interno. Reiterarsi dei casi previsti
nelle lettere a) e b). Fatti che turbino il regolare andamento della
scuola
|
Dirigente Scolastico
|
|
d)
Sospensione sino a quindici giorni (la punizione può essere
eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con
attività a favore della comunità scolastica)
|
Fatti
che turbino il regolare andamento della scuola.
Per
offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni.
Per
offese alla morale e per oltraggio all’istituto o al corpo insegnante.
|
Consiglio di classe
|
|
e)
Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definitiva
e commisurata alla gravità del reato (la punizione può essere
eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con
attività a favore della comunità scolastica)
|
Reato
|
Consiglio di classe (o Giunta esecutiva)
|
|
f)
Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della
situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità
ambientale (Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola).
|
Reato
di particolare gravità perseguibile d’ufficio o per il quale
l’Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.
Se
vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
|
Consiglio di classe (o Giunta esecutiva)
|
|
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertire
le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
Nei
periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
|
Approvato
dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 14/12/1998.
Il
dirigente
scolastico
Prof.
Antonio TAMBURRANO
