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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA” - BRINDISI

Sede Centrale: Via Nardelli, 2 - Tel./Fax  0831516102 -  C.F. 80006060745 -  e-mail: liceocla@liceoclassicomarzolla.it

LICEO SCIENTIFICO “L. LEO” SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Via Frà Giacomo, 25 – Tel/Fax 0831951642 - e-mail:liceosvito@clio.it

 

 

 

Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli

Studenti della Scuola Secondaria

(D.P.R. n.249 del 24/06/1998 – da G.U.  n.175 del 29/07/1998)

Delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/1998

 

 

 

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

 

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

 

  1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto  allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

 

  1. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

 

  1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica e culturale.

 

 

Art. 2 – Diritti

     

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, e sviluppare temi liberamente scelti.

 

  1. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

 

  1. Lo studente ha diritto di essere Informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  2. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

 

  1. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

 

  1. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari  integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari, le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo  tempi e modalità che tengono conto dei diritti di apprendimento  e delle esigenze di vita degli studenti.

 

  1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

 

  1. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a)      un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;

b)      offerte formative, aggiuntive e integrative;

c)      iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica:

d)      la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e)      servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica .

 

 

Art. 3 – Doveri

     

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

 

  1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

 

  1. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.

 

  1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative.

 

 

  1. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

 

  1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 4 – Disciplina

     

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

 

  1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

 

  1. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

 

  1. Le sanzioni e i provvedimenti  che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

 

  1. Il temporaneo allontanamento dello studente  dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso  di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.

 

  1. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

 

  1. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal modo la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero del permanere  della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

 

  1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente  è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

 

  1. Le sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

 

Art. 5 – Impugnazioni

 

1.      Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del D. Lgs 16 aprile 1994, n.297.

 

2.      Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

 

 

Art. 6 – Punizioni ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dell’art.328, commi 2 e 4 del D.Lgs 1994, n.297.

 

 

Punizioni Disciplinari

 

 

Natura delle mancanze

 

Organo competente ad infliggere la punizione

a) Ammonizione privata in classe

b) Allontanamento dalla lezione

 

Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate.

 

Insegnanti/Dirigente scolastico

c) Ammonizione scritta

 

Violazione dello Statuto o del Regolamento interno. Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b). Fatti che turbino il regolare andamento della scuola

 

Dirigente Scolastico

d) Sospensione sino a quindici giorni (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica)

 

Fatti che turbino il regolare andamento della scuola.

Per offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni.

Per offese alla morale e per oltraggio all’istituto o al corpo insegnante.

 

Consiglio di classe

 

e) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definitiva  e commisurata alla gravità del reato (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica)

 

Reato

Consiglio di classe (o Giunta esecutiva)

 

f) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale (Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro  nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola).

 

Reato di particolare gravità perseguibile d’ufficio o per il quale l’Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.

Se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

Consiglio di classe (o Giunta esecutiva)

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire  le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori  tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

 

                                                                                                   

Approvato dal Consiglio di Istituto  nella seduta  del 14/12/1998.

 

                                                                              Il   dirigente scolastico 

                                                      Prof. Antonio TAMBURRANO